Emergenza COVID-19 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

La Regione Piemonte ha pubblicato le seguenti Determinazioni Dirigenziali sull’applicazione dell’art.103 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – Emergenza COVID-19 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli Atti Amministrativi in scadenza):

– ATTO N. DD A19 88  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA REGIONALE

– ATTO N. DD A16 138 A1600A – AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1616A – Sviluppo energetico sostenibile

In particolare, si segnala che le determinazioni prevedono espressamente che il differimento sia applicabile a tutte quelle scadenze che intercorrono tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020 e non a tutte le attività: ciò significa, ad esempio, che ad un progetto sarà applicabile la sospensione dei 3 mesi, laddove la data di conclusione delle attività (originali, o a seguito di proroga) avvenga nel lasso di tempo sopracitato. Non si tratta di un’estensione automatica di 3 mesi su qualsiasi tipo di progetto.

 

Di seguito alcuni esempi pratici per facilitare lettura dei documenti:

PROGETTI ATTIVI

Progetto che termina attività il giorno 03/03/2020: ha la possibilità di applicare il differimento dei termini previsto dal DD fino al 03/06/2020 e, di conseguenza i 60 giorni di tempo per la rendicontazione scadono il 03/08/2020.

Progetto che termina periodo rendicontazione il giorno 03/03/2020 (fine progetto 03/01/2020): ha la possibilità di applicare il differimento dei termini previsto dal DD fino al 03/06/2020. Non avrà ulteriore tempo essendo un progetto già in fase di rendicontazione finale.

 

DOMANDA DI SERVIZIO DELLA DURATA DI 4 MESI

Supponiamo che l’azienda avesse tempo fino al 01/03/2020 per presentare i documenti pre-concessione. Per effetto della DD l’azienda avrà tempo fino al 01/06/2020 per fornire suddetta documentazione.

Ipotizzando che una volta ricevuta la documentazione pre-concessione entro il nuovo termine, in data 20/06/2020 avviene la concessione.

Il servizio, in teoria, dovrebbe concludersi al 20/10/2020. Nel momento in cui si attiva una nuova fase del procedimento (dalla pre-concessione alla concessione) l’azienda potrà far valere il differimento dei termini anche per la conclusione delle attività, qualora ne avesse bisogno, fermo restando che in corso di realizzazione ne ravveda l’esigenza. In tal caso, la nuova data di conclusione sarà il 20/01/2021.

 

DOMANDA DI PROGETTO DELLA DURATA DI 24 MESI

Supponiamo che il raggruppamento avesse tempo fino al 01/03/2020 per presentare i documenti pre-concessione. Per effetto della DD la partnership avrà tempo fino al 01/06/2020 per fornire suddetta documentazione. 

Consideriamo sempre che al 20/06/2020 avvenga la concessione: la data di fine attività è prevista per il 20/06/2022. In questo caso, trattandosi di una scadenza successiva al 31/12/2020 al momento non è previsto che l’azienda abbia in automatico un differimento del termine al 20/09/2022. Questa esigenza potrà eventualmente essere valutata dall’azienda in corso di realizzazione delle attività e potrà essere presentata sotto forma di richiesta di proroga.